Cittadinanza automatica per figlio minore convivente di italiano, come si ottiene e documenti

Cittadinanza per figlio minore di italiano

L’art. 14 della legge n. 91/92 stabilisce che “i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.”

Cosa significa? Che la cittadinanza italiana viene acquisita automaticamente se il figlio minore del genitore che acquista o riacquista la cittadinanza italiana convive con il genitore nel momento in cui ha acquistato la cittadinanza.
Al compimento della maggiore età il figlio – se in possesso di doppia cittadinanza – ha la facoltà di rinunciare a quella italiana con dichiarazione da rendere all’Ufficiale dello Stato Civile.

Al momento dell’acquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore, dunque, si avvia il procedimento tendente a verificare la sussistenza, in capo ai figli dell’interessato, dei suddetti requisiti previsti dall’art. 14 della legge n. 91/1992.

Requisiti richiesti per l’acquisto automatico della cittadinanza ai figli minorenni

Affinché il genitore, divenuto italiano, possa trasmettere la cittadinanza al proprio figlio, sono necessari 3 requisiti:

  1. il rapporto di filiazione;
  2. la minore età del figlio;
  3. la convivenza con il genitore.

Il requisito della convivenza per l’acquisto della cittadinanza automatica

Per quel che riguarda il requisito della convivenza, l’art. 12 del D.P.R. n. 572/93 ha specificato che la convivenza deve essere:

  • stabile;
  • effettiva;
  • attestata con idonea documentazione;
  • deve inoltre sussistere al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza del genitore.

L’accertamento della convivenza può essere esperito dalla Polizia municipale dopo la comunicazione di avvio di procedimento: l’ufficiale di stato civile chiederà alla Polizia municipale di verificare l’effettiva convivenza, intensa come coabitazione del minore con il genitore. Tuttavia, potranno essere valutati anche ulteriori elementi, quale la frequentazione di scuole dell’infanzia o istituti scolastici da parte del minore, a conferma che il medesimo abiti con il genitore.

Documenti necessari

L’acquisto della cittadinanza per i figli minorenni conviventi è un automatismo che viene attestato dal Sindaco.
Infatti ai sensi dell’art. 16, comma 8, D.P.R. 572/1993 il Sindaco emette attestazione e la trasmette ai fini della trascrizione all’Ufficiale dello Stato Civile.

Tuttavia, sarà necessario presentare:

  • certificato storico di residenza e famiglia alla data del prestato giuramento da parte del genitore che ha acquistato la cittadinanza italiana;
  • certificato di nascita originale del figlio, tradotto e legalizzato o tramite la rappresentanza consolare italiana all’estero oppure tramite l’apposizione dell’Apostille per i paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 1961.

La verifica del requisito della convivenza

L’ufficiale di stato civile, dovrà verificare in primis l’aspetto della convivenza, requisito che deve essere accertato tramite l’ausilio della Polizia municipale.
È necessario specificare che la norma non richiede la residenza del minore, quindi neanche l’iscrizione anagrafica, ma solamente la convivenza della quale l’iscrizione anagrafica potrebbe rappresentare un elemento positivo, ma che non esclude l’onere di verifica della situazione esistente.

Nel momento in cui l’ufficiale dello stato civile è a conoscenza che un cittadino straniero deve prestare giuramento per acquisto della cittadinanza italiana, effettuerà una verifica in merito all’eventuale iscrizione anagrafica dei figli minorenni dell’interessato in capo ai quali potrebbe verificarsi l’acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 14.

Dalle risultanze dell’anagrafe, l’ufficiale di stato civile comunicherà al genitore l’avvio del procedimento tendente a verificare la sussistenza delle condizioni che danno titolo all’acquisto della cittadinanza italiana per i figli minorenni.
In caso di esito positivo, si procederà con l’attestazione per l’acquisto della cittadinanza ai sensi dell’articolo 16, comma 8 del dPR 12 ottobre 1993, n. 572.

Domande frequenti sulla cittadinanza automatica per figli minorenni conviventi

Cosa succede se manca il requisito della convivenza?

Nel caso in cui il genitore non riesca a dimostrare la convivenza, l’ufficiale di stato civile, in applicazione della legge sul procedimento amministrativo, trasmetterà al genitore un preavviso di rigetto ai sensi dell’articolo 10-bis della Legge 241/1990, che consentirà al genitore di dimostrare che la convivenza esiste e che si sia protratta nel tempo.

Qualora non vengano presentate osservazioni nei termini assegnati o comunque qualora queste non siano ritenute sufficienti, verrà emesso un rigetto.
Contro quest’ultimo l’interessato potrà fare ricorso dinnanzi il Tribunale ordinario.

Cosa succede al figlio minorenne che non convive con il genitore naturalizzato in caso separazione dei genitori?

La giurisprudenza afferma che il cittadino straniero che acquista la cittadinanza italiana la trasmette anche al figlio minore, anche nel caso in cui questo non conviva più fisicamente con esso a seguito di separazione, purché continui a sussistere l’esercizio della potestà genitoriale.

Mio figlio è diventato maggiorenne prima del mio giuramento, ha diritto alla cittadinanza automatica?

Capita che si presenti domanda di cittadinanza quando i figli siano ancora minorenni ma il giuramento avviene quando i figli abbiano raggiunto la maggiore età.
In questo caso il figlio divenuto maggiorenne non acquisisce automaticamente la cittadinanza tramite il genitore naturalizzato ma dovrà presentare una propria domanda autonoma.

Tuttavia, il figlio divenuto maggiorenne è comunque agevolato poiché la sua posizione è equiparata a quella dei figli maggiorenni adottati.

Infatti, secondo l’art. 9 comma 1, lett. b) della L. n. 91/92 sarà sufficiente aver maturato 5 anni di residenza (non 10 come per il genitore), che decorrono dalla data di naturalizzazione del genitore.

Sono straniero con permesso di soggiorno, mio figlio è nato in Italia, ha diritto alla cittadinanza?

Il bambino nato in Italia da genitori stranieri che ha risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno da tale data.

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Scritto da Malu Santos

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